
- 09/08/2024
- Redazione
Lo schema di decreto approvato in CdM sugli impianti delle fonti energetiche rinnovabili individua i regimi amministrativi per facilitare investimenti ed accesso agli incentivi dell’economia green
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il provvedimento reca la firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, del Ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.
Cosa prevede lo schema di d.lgs.
Lo schema individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi.
È un provvedimento che risponde agli obiettivi di semplificazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo di raccogliere, unificare e consolidare le norme che disciplinano la realizzazione degli impianti FER (Fonti energetiche rinnovabili).
“Una cornice unitaria e armonica – spiega il Ministro Gilberto Pichetto – e strategica in un settore come quello delle rinnovabili, decisivo per il futuro del Paese. Oggi poniamo le basi per una riforma di sistema, orientata agli obiettivi del PNIEC con pragmatismo e senza far venire meno le tutele ambientali. Questo provvedimento chiarisce il quadro generale, lo semplifica ove possibile, stimolando rispetto al passato l’iniziativa privata nel modo migliore: con regole certe e trasparenza nei tempi”.
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I tre binari per la realizzazione di impianti FER
Sono tre i “binari” individuati dallo schema, a seconda della tipologia, della dimensione e della localizzazione degli impianti.
Attività libera: non richiede atti di assenso o dichiarazioni salvo in presenza di vincoli paesaggistici, dove l’autorità deve esprimersi entro 30 giorni (rispetto ai 45 giorni previsti in precedenza).
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): destinata a progetti non soggetti a procedimenti di “permitting” e non assoggettati a valutazioni ambientali, prevede tempi di approvazione da 30 a 75 giorni, riducendo i tempi rispetto alle procedure attuali (che potevano estendersi fino a due anni).
Autorizzazione Unica: riservata agli impianti di dimensioni maggiori, prevede istanze da presentarsi alla Regione per impianti fino a 300 megawatt, e al Ministero dell’Ambiente per quelli superiori, con tempi di autorizzazione da 175 giorni per i progetti non sottoposti a valutazioni ambientali fino a 420 giorni per quelli che richiedono valutazioni più complesse, come la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale.