
- 19/12/2024
- Luca Martino
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti pari a 9,7 miliardi di euro per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per favorire la transizione verso un’economia a zero emissioni nette
Il regime è stato approvato ai sensi del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato (“TCTF”) adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 e modificato il 20 novembre 2023 e il 2 maggio 2024.
Secondo la Commissione europea il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel TCTF. In particolare, l’aiuto (i) sarà concesso sulla base di un regime con un volume e un budget stimati; (ii) l’importo sarà determinato tramite una procedura di gara aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria; e (iii) sarà concesso prima del 31 dicembre 2025.
La Commissione ha concluso, dunque, che il regime italiano è necessario, appropriato e proporzionato per accelerare la transizione verde e facilitare lo sviluppo di determinate attività economiche, che sono importanti per l’attuazione del piano industriale del Green Deal, in linea con l’articolo 107(3)(c) del trattato sul funzionamento dell’UE e le condizioni stabilite nel TCTF.
Per Teresa Ribera, Vicepresidente esecutivo per la transizione pulita, giusta e competitiva “Con la decisione odierna, l’Italia sarà in grado di supportare la produzione di energia elettrica rinnovabile da varie tecnologie, come l’eolico terrestre, il solare fotovoltaico o l’energia idroelettrica. Il regime aiuterà l’Italia a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi, assicurando al contempo che qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza sia limitata”.
Che cosa prevede la misura italiana
La misura sosterrà la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica eolica, solare fotovoltaica, idroelettrica e gas di depurazione.
Si prevede che gli impianti aggiungano un totale di 17,65 GW di capacità di energia elettrica rinnovabile. Nella bozza di ottobre 2024 del decreto FER X transitorio 3 GW sono dedicati agli impianti rinnovabili in accesso diretto, ossia quelli con potenza sotto 1 MW, mentre 14,65 GW sono riservati agli impianti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW che accedono al regime tramite procedure pubbliche competitive al ribasso bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Nel dettaglio: 10 GW sono riservati al fotovoltaico, 4 GW all’eolico, 0,63 GW all’idroelettrico e 0,02 ai gas residuati da processi di depurazione.
Gli impianti devono entrare in funzione entro 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto.
L’aiuto sarà concesso sulla base di una procedura di gara trasparente e non discriminatoria, in cui il beneficiario presenterà un’offerta per la tariffa incentivante necessaria per realizzare ogni singolo progetto.
L’aiuto assumerà la forma di un pagamento variabile nell’ambito di un contratto bidirezionale per differenza (“CfD”) per ogni kWh di elettricità prodotto e immesso nella rete. La tariffa incentivante sarà pagata in un periodo di 20 anni.
La soddisfazione di Pichetto Fratin
Soddisfatto il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin “il via libera della Commissione Europea allo schema di decreto che promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili mature, il cosiddetto FER X transitorio, è un passo importante verso l’innovazione che serve al Paese nel percorso di transizione”.
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Il prezzo di esercizio
Nei casi in cui gli impianti debbano ridurre la produzione in base a ordini di spedizione o in caso di prezzi dell’energia elettrica nulli o negativi sul mercato del giorno prima, la tariffa incentivante sarà concessa per la produzione potenziale di energia elettrica invece che per quella effettiva. Il contratto bidirezionale per differenza sosterrà solo il 95% dell’energia elettrica prodotta da ciascun beneficiario, lasciando il restante 5% esposto al rischio di mercato.
Gli impianti con capacità inferiore a 1 MW possono accedere direttamente al sistema. In questo caso il prezzo di esercizio è fissato amministrativamente dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). L’importo dell’aiuto sarà calcolato confrontando il un prezzo di esercizio con il prezzo di mercato dell’energia elettrica. Quando il prezzo di esercizio supera il prezzo di mercato di riferimento, la differenza (maggiorazione di prezzo) è versata dallo Stato italiano al beneficiario in aggiunta al prezzo di mercato. Di contro, quando il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio, i beneficiari dovranno invece versare la differenza alle autorità italiane.
Il budget di 9,7 miliardi di euro indicato per il regime si basa su stime dei prezzi di mercato e il sostegno netto effettivo potrebbe essere notevolmente inferiore in caso di prezzi di mercato superiori alle attese.