
- 28/11/2024
- Luca Martino
Il cosiddetto Testo Unico rinnovabili che definisce i regimi amministrativi per le FER è stato approvato in Consiglio dei Ministri ed entrerà in vigore ufficialmente il 30 dicembre 2024. Regioni ed enti locali dovranno adeguarsi al decreto entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore
Il provvedimento richiesto dalla legge del 5 agosto 2022, n.118, nasce con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare i complessi iter burocratici che contraddistinguono il permitting nazionale adeguandole alla disciplina europea.
In particolare intende definire i regimi amministrativi per la costruzione, l’esercizio, la modifica, il potenziamento e il rifacimento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Il tutto nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, dei beni culturali, del paesaggio e della concorrenza tra gli operatori.
Il nuovo provvedimento amplia i casi sottoposti ad attività libera ossia che non richieda atti di assenso o dichiarazioni, e centralizza il ruolo della PAS quale ordinaria procedura di permitting.
Interventi in attività libera
Vengono ampliati gli interventi realizzabili in attività libera: “non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche”.
In caso di interventi che insistono su beni oggetto di tutela o che interferiscano con opere pubbliche o di interesse pubblico si applicherà automaticamente la procedura abilitativa semplificata.
Procedura abilitativa Semplificata, le novità
La procedura abilitativa semplificata riguarda progetti che non sono assoggettati a valutazioni ambientali. Il ricorso alla PAS viene precluso nel caso in cui il proponente non disponga delle superfici per installare l’impianto o se gli interventi non sono compatibili con gli strumenti urbanistici approvati.
Tra le novità introdotte dal provvedimento vi sono alcune documentazioni da allegare alla domanda, in particolare: a) una dichiarazione di legittima disponibilità a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell’intervento sulla superficie su cui realizzare l’impianto; b) una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico e l’impegno al ripristino dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto; c) il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione dell’intervento, è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti; d) nel caso di interventi che raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW “la copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori” e di “un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi”.
Inoltre, il titolo abilitativo decadrà entro 1 anno dal perfezionamento della PAS in caso di mancato avvio degli interventi. Oppure entro 3 anni dall’apertura dei cantieri in caso di non conclusione dei lavori.
Autorizzazione Unica
L’istanza di Autorizzazione Unica va invece prevista esclusivamente nei casi di impianti di dimensione rilevante (oltre i 300 megawatt), oltre questa soglia invece al Ministero dell’Ambiente che è l’unico ente competente invece per gli impianti off-shore.
Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale.
Zone di accelerazione per le rinnovabili
Una delle più importanti novità introdotte è l’introduzione del capitolo “zone di accelerazione” per la diffusione delle energie rinnovabili. In queste aree le procedure autorizzative sono semplificate e le valutazioni ambientali sono ridotte.
Il TU Rinnovabili prevede infatti che entro il 21 maggio 2025, il GSE (Gestore dei Servizi energetici) pubblichi una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti rinnovabili.
A partire da questa mappa, entro febbraio 2026, ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà adottare un Piano per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri, ossia aree in cui impianti di produzione rinnovabile e accumuli energetici possono beneficiare di misure di semplificazione avanzata. I piani saranno sottoposti a VAS. Mentre un Piano nazionale individuerà le zone di accelerazione marine.
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Inasprimento delle sanzioni amministrative
Il Testo Unico introduce sanzioni amministrative più severe per la costruzione e l’esercizio di impianti in assenza o in difformità delle autorizzazioni.