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Pubblicato il bando 2025 del Reddito Energetico Nazionale. Si tratta di un finanziamento in conto capitale finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW

È on line il Bando 2025 del Reddito Energetico Nazionale, la misura del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che consente alle famiglie a basso reddito di realizzare un impianto fotovoltaico domestico a servizio dell’unità immobiliare di residenza con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

A quanto ammontano le risorse e come sono suddivise

Le risorse del Fondo relative al 2025 sono pari a 103.166.077 €, suddivise in:

  • 82.290.554 € alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
  • 20.875.523 € alle restanti regioni o province autonome.

Chi sono i Soggetti Beneficiari?

Possono accedere al Reddito Energetico le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

  • appartenenza a nucleo familiare con ISEE in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
  • titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso all’agevolazione;
  • essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Tali soggetti definiti Soggetti Beneficiari dovranno presentare la domanda o delegare un altro soggetto per la richiesta di accesso al beneficio.

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere inviate al GSE da parte del Soggetto Beneficiario, con il supporto del Soggetto Realizzatore, cioè colui che realizza l’impianto e che riceve il contributo in conto capitale.

Per poter ottenere il contributo, è necessario che le unità immobiliari su cui saranno installati gli impianti fotovoltaici siano di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.

Esclusa la doppia agevolazione

Chi presenta la richiesta può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia per lo stesso Soggetto Beneficiario che per lo stesso nucleo familiare.

In caso di respingimento da parte del GSE, la richiesta di accesso all’agevolazione potrà essere ripresentata, a condizione che siano state sanate le incongruenze riscontrate dal GSE in fase di istruttoria. Nel caso di esaurimento del contingente disponibile per l’anno in corso, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova richiesta per il bando successivo.

Interventi ammissibili

Le agevolazioni del Reddito Energetico sono destinate esclusivamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici a uso domestico in assetto di autoconsumo.
Gli impianti devono essere collegati a utenze di consumo per le quali, al momento della richiesta di accesso dell’agevolazione, sia attivo un contratto di fornitura di energia elettrica intestato al Soggetto Beneficiario o a un membro del suo nucleo familiare, come definito ai fini ISEE.

Gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • comprendere, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto;
  • essere effettuati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
  • rispettare i requisiti tecnici definiti nel Regolamento del Fondo;
  • prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e comunque non superiore alla potenza contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni;
  • prevedere che l’impianto non entri in esercizio prima della presentazione della richiesta di accesso;
  • prevedere che gli impianti fotovoltaici risultino censiti sul sistema GAUDI di Terna con il “GSE” quale “Utente del Dispacciamento” e il “Ritiro Dedicato” quale regime commerciale di cessione dell’energia;
  • non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021;
    essere collegati a punti di connessione in prelievo (POD) a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
  • essere collegati a un punto di connessione in prelievo (POD) che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.

Leggi anche: Il Demanio avvia la concessione di terreni inutilizzati per realizzare impianti fotovoltaici

Infine, non è possibile richiedere l’accesso al beneficio per impianti realizzati ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art. 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

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