La Commissione europea ha approvato il Decreto FER 2 volto a sostenere le rinnovabili innovative in Italia

- 06/06/2024
- Redazione
La Commissione Europea ha approvato lo schema di decreto che promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non pienamente mature o con costi elevati di esercizio, il cosiddetto FER2.
“Il via libera della Commissione – ha affermato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin – è un passo in avanti importante verso i nostri obiettivi energetici, che arriva dopo un lungo e costruttivo confronto con le istituzioni europee. Questo provvedimento, molto atteso, consentirà di abilitare nuove tecnologie fondamentali per la decarbonizzazione”.
L’obiettivo: 4,6 GW di impianti entro il 2028
Obiettivo dell’intervento è incentivare la realizzazione di una capacità di 4,6 GW di impianti entro il 31 dicembre 2028, tra cui: impianti eolici off-shore, geotermoelettrici a emissioni nulle, geotermoelettrici tradizionali, alimentati a biomassa e biogas, fotovoltaici floating su acque interne e a mare, nonché impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina e impianti solari termodinamici. A seconda della tecnologia, il termine per l’entrata in funzione degli impianti varia da 31 a 60 mesi.
“Questo regime consente all’Italia di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a partire da diverse tecnologie, comprese quelle innovative. La misura aiuta l’Italia a raggiungere gli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni e alla produzione di energia elettrica. Contribuirà inoltre al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, limitando nello stesso tempo le possibili distorsioni della concorrenza.” ha commentato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile per la Concorrenza
Valutazione della Commissione
La Commissione ha valutato il regime sulla base delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, in particolare dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di alcune attività economiche a determinate condizioni, e della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell’ambiente e dell’energia 2022. (“disciplina CEEAG” – Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines).
Secondo la Commissione il regime facilita lo sviluppo di un’attività economica, vale a dire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando tecnologie innovative o non ancora mature, oltre al biogas e alla biomassa. Contemporaneamente sostiene gli obiettivi strategici dell’UE, quali il Green Deal europeo e il piano REPowerEU;
la misura è necessaria e adeguata affinché l’Italia consegua gli obiettivi climatici europei e nazionali; è inoltre proporzionata in quanto l’aiuto si limita al minimo necessario per stimolare gli investimenti. Sono altresì in vigore le necessarie misure di garanzia, tra cui una procedura di gara competitiva per la concessione dell’aiuto e un meccanismo bidirezionale di contratto per differenza che limita la redditività in caso di aumenti dei prezzi dell’energia, in quanto la remunerazione garantita non può superare la tariffa incentivante indicata dal richiedente nell’offerta iniziale;
l’aiuto ha un effetto di incentivazione, in quanto senza il sostegno pubblico i beneficiari non realizzerebbero nella stessa misura gli investimenti nelle centrali di produzione di energia rinnovabile;
l’aiuto produce effetti positivi superiori a qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi nell’UE.
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Come funzionerà il regime di aiuto
L’aiuto assumerà la forma di un contratto bidirezionale per differenza per ogni kWh di energia elettrica prodotta e immessa in rete e sarà versato per una durata pari alla vita utile delle centrali.
I progetti saranno selezionati mediante una procedura di gara trasparente e non discriminatoria, in cui i beneficiari presenteranno un’offerta relativa alla tariffa incentivante (il prezzo di esercizio) necessaria per realizzare ogni singolo progetto.
Il prezzo di riferimento per l’energia elettrica sarà calcolato come il prezzo zonale orario, vale a dire il prezzo dell’energia elettrica al momento dell’immissione dell’energia nella rete e nell’area di mercato in cui è ubicata la centrale.
Quando il prezzo di riferimento è inferiore al prezzo di esercizio, i beneficiari avranno diritto a ricevere pagamenti pari alla differenza tra i due prezzi. Quando il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio, i beneficiari dovranno invece versare la differenza alle autorità italiane.
Il regime garantirà la stabilità dei prezzi a lungo termine per i produttori di energia rinnovabile garantendo un livello minimo di rendimento; nello stesso tempo i beneficiari non saranno sovracompensati per i periodi in cui il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio.
Cosa manca per l’operatività della misura
Il testo sarà ora posto all’attenzione dei Ministri concertanti per la firma, al fine di essere trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione saranno poi emanate le Regole Operative con decreto del Ministero per rendere pienamente operativa la misura.