
- 07/04/2025
- Luca Martino
Con sentenza n. 02808/2025 i giudici di Palazzo Spada hanno introdotto una importante novità per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti che si affacciano su paesaggi di straordinaria bellezza
I giudici hanno affermato la pubblica utilità dell’installazione di impianti fotovoltaici anche su tetto, specificando che l’installazione può essere vietata in modo assoluto solo nella “aree non idonee” individuate dalla Regione. Nelle altre circostanze, la compatibilità deve essere esaminata caso per caso.
Il fatto oggetto della decisione
Nel gennaio del 2021 una famiglia fiorentina presentava al proprio Comune un’istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica per realizzare un cappotto termico e un impianto fotovoltaico sulla copertura del proprio immobile situato nella zona A “centri storici minori/borghi storici” del Regolamento urbanistico comunale, con classificazione “Tessuto Storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio aperto”, vicino al complesso delle ville medicee.
Il progetto, riguardo all’impianto fotovoltaico, prevedeva che i pannelli fossero installati in due falde non prospicenti la via pubblica. Inoltre, sarebbero stati: “non riflettenti e di colorazione scura” per ottimizzarne l’efficacia, “complanari ed appoggiati sopra al manto di copertura in modo da non interferire con il manto”.
La commissione per il paesaggio locale esprimeva “parere favorevole a condizione che tutto l’impianto fotovoltaico fosse integrato nel manto di copertura delle due falde di tetto interessate e che tutti gli elementi dell’impianto (anche le parti in vetro) fossero di colore similare a quelli del manto di copertura delle medesime”.
La soprintendenza negava l’autorizzazione dell’impianto fotovoltaico
La Soprintendenza, a marzo dello stesso anno, accoglieva l’istanza a eccezione dell’impianto fotovoltaico che non veniva autorizzato considerata l’estrema vicinanza dell’edificio al sistema delle ville medicee e l’impianto così progettato si sarebbe configurato quale elemento estraneo e non compatibile.
Nuova istanza di autorizzazione per l’impianto fotovoltaico con nuovo progetto
A seguito di tale diniego, veniva presentata una nuova istanza di autorizzazione per il solo impianto fotovoltaico con una diversa soluzione progettuale che comprendeva la sua installazione: “in due falde non prospicenti la pubblica via, con colorazione rosso mattone, una nuova disposizione geometrica regolare e integrati completamente nel manto di copertura”.
La commissione del paesaggio, preso in esame il progetto, esprimeva nuovamente parere negativo facendo riferimento al parere già reso dalla Soprintendenza sul progetto precedente e non tenendo conto del nuovo progetto presentato. Alla valutazione della commissione seguiva anche il diniego da parte del Comune di Firenze.
Dopo aver fatto ricorso al T.A.R per la Toscana, che dava ragione al Comune, i ricorrenti presentavano appello al Consiglio di Stato.
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La decisione del Consiglio di Stato
Il Collegio ha osservato che “l’installazione dei pannelli sulle coperture degli edifici non è dubbio che crei un certo impatto visivo, ciò che giustifica la valutazione di incidenza paesaggistica dell’impianto in zone vincolate. Tuttavia, la normativa di riferimento nel tempo ha introdotto semplificazioni che mirano a incentivare la diffusione delle rinnovabili, nell’ottica di contemperare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative”.
Ribaltando la decisone del T.A.R, il Consiglio di Stato ha concluso che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità e per questo le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti. Il Collegio ha ritenuto non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Pertanto, la presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, “non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo”.
Ne consegue che l’attenzione deve essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante. Sotto questo profilo, la soluzione progettuale presentata è apparsa: “per colore e consistenza una soluzione che minimizza l’impatto del fotovoltaico sul tetto” e che si armonizza con il contesto circostante.