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Il disegno di legge crea il quadro per valutare il ritorno del nucleare in Italia: tecnologie, sicurezza, siti, tempi, industria e formazione

Il disegno di legge sul nucleare sostenibile, approvato ieri dal Senato, non autorizza oggi la costruzione di una centrale ma stabilisce il quadro normativo entro il quale, in futuro, potranno essere valutati singoli progetti.

È una distinzione fondamentale per capire la portata del provvedimento: il Parlamento definisce le regole, mentre le scelte concrete su tecnologie, localizzazione e realizzazione degli impianti arriveranno successivamente.

La delega affidata al Governo riguarda l’intero ciclo di vita del nucleare: dalla programmazione alla localizzazione, dalla costruzione all’esercizio, passando per sicurezza, combustibile e rifiuti, fino allo smantellamento definitivo degli impianti.

Il Governo avrà 12 mesi per adottare i decreti legislativi previsti dalla legge. A questi si aggiungono altri 24 mesi per eventuali interventi correttivi.

Nessuna tecnologia scelta oggi: il principio della neutralità

Uno degli elementi centrali del disegno di legge delega è la neutralità tecnologica. Il provvedimento non individua oggi una specifica tecnologia nucleare da utilizzare. Saranno i decreti legislativi a definire quali soluzioni potranno essere adottate, sulla base di criteri legati alla maturità tecnologica, alla sicurezza e alla sostenibilità.

Nel perimetro rientrano gli SMR, gli AMR e i microreattori. È prevista inoltre una disciplina specifica per la fusione.

Per comprendere le differenze tra queste tecnologie è però necessario separare due concetti spesso sovrapposti: la dimensione del reattore e la sua generazione tecnologica.

La “taglia” indica quanto è grande il reattore; la “generazione” descrive invece il tipo e il livello di evoluzione della tecnologia. Un reattore può dunque essere piccolo o grande indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

Sicurezza: dal progetto allo smantellamento

La sicurezza nucleare riguarda l’intero ciclo di vita di un impianto non limitandosi  al periodo in cui una centrale produce elettricità, ma parte dalla progettazione e arriva fino alla disattivazione finale.

Una centrale moderna è progettata per operare per almeno 60 anni, con la possibilità di estendere la propria vita operativa fino a 80 anni o oltre.

Ma c’è un altro aspetto particolarmente rilevante: il fine vita dell’impianto non viene affrontato soltanto quando la centrale viene chiusa.

Già nella fase di autorizzazione devono essere definite le modalità della futura disattivazione e devono essere previste le risorse finanziarie necessarie. I costi dello smantellamento devono quindi essere incorporati fin dall’inizio nella gestione economica dell’impianto, evitando così che gli oneri del fine vita vengano trasferiti alle generazioni future.

Un nuovo sistema per le autorizzazioni

Il ddl prevede anche una revisione e un aggiornamento del sistema autorizzativo. L’obiettivo è arrivare a un licensing integrato, riducendo la sovrapposizione tra procedimenti diversi.

Semplificare non significa ridurre i controlli. La valutazione tecnica sulla sicurezza nucleare resterà distinta dalle decisioni amministrative. Il principio indicato dal ddl è quindi quello di rendere più efficiente il procedimento senza diminuire il livello dei controlli sulla sicurezza.

Il ruolo dell’ISIN

Tra le possibilità previste c’è anche l’istituzione di un’Autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare. Si pensa a valorizzare e rafforzare le competenze tecniche già presenti presso l’ISIN, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

L’ISIN è già oggi l’autorità nazionale di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Le sue attività comprendono i controlli sulle installazioni nucleari in disattivazione, sui reattori di ricerca attualmente attivi in Italia, sulla gestione dei rifiuti e del combustibile esaurito, sulle sorgenti radioattive utilizzate anche nei settori sanitario e industriale e sul trasporto dei materiali radioattivi.

Dove potrebbero sorgere le centrali?

Il disegno di legge delega non individua i siti delle future centrali e anche questo aspetto sarà oggetto delle procedure successive. La localizzazione dovrà tenere conto di criteri tecnici, ambientali e territoriali.

Tra gli elementi da considerare ci sono la sicurezza nucleare, la sismicità, il rischio idrogeologico, la disponibilità delle infrastrutture, la possibilità di connessione alla rete e le caratteristiche del territorio.

Sono inoltre previste forme di consultazione delle comunità interessate. Il principio, quindi, è che la scelta di un eventuale sito non venga effettuata attraverso una semplice individuazione geografica, ma sulla base di un insieme di condizioni tecniche, ambientali e territoriali.

Il possibile ruolo del nucleare nel sistema energetico

Il PNIEC colloca l’eventuale ingresso del nuovo nucleare intorno al 2035. Negli scenari al 2050 vengono valutati circa 8-16 GW di capacità nucleare, un livello equivalente a circa l’11-22% della domanda elettrica nazionale.

Il punto centrale, però, è come questa capacità verrebbe inserita nel sistema energetico.

Il nucleare non viene infatti concepito come alternativa alle rinnovabili. L’idea è quella di integrarlo con eolico e fotovoltaico, accumuli, reti e interconnessioni.

La ragione è legata alle caratteristiche differenti delle fonti. Eolico e fotovoltaico dipendono dalla disponibilità di vento e sole, mentre il nucleare è una fonte programmabile e a basse emissioni.

Nel ciclo di vita, il nucleare è indicato come la fonte a più basse emissioni di CO2.

In un sistema energetico decarbonizzato, la questione non riguarda soltanto la quantità complessiva di energia prodotta nell’arco dell’anno. È necessario garantire anche potenza disponibile in ogni ora, stabilità della rete e sicurezza degli approvvigionamenti.

È in questo equilibrio che si inserisce l’ipotesi di un mix composto da fonti diverse.

Non solo elettricità: calore, idrogeno e settore marittimo

Il nucleare, secondo il quadro delineato dal ddl, non riguarda esclusivamente la produzione di elettricità.

Il provvedimento contempla anche la possibilità di utilizzare l’energia nucleare per la produzione di calore e idrogeno, aprendo a possibili applicazioni industriali ulteriori.

È previsto inoltre l’impiego nel settore navale e marittimo.

La prospettiva delineata è quindi quella di un utilizzo dell’energia nucleare che può estendersi oltre il tradizionale modello della centrale destinata alla sola produzione elettrica.

L’Italia ha già una filiera nucleare

Un altro capitolo riguarda la capacità industriale e scientifica del Paese. La filiera italiana, secondo il quadro indicato dalla legge, non parte da zero. L’Italia dispone oggi della seconda manifattura nucleare europea e conserva una filiera industriale attiva sui mercati internazionali.

Numerose imprese italiane sono coinvolte all’estero nella progettazione, nell’ingegneria, nella componentistica, nelle grandi costruzioni, nei materiali, nei sistemi e nei servizi specialistici.

Le competenze riguardano anche il decommissioning e la ricerca. A questa base industriale si aggiunge un patrimonio di competenze scientifiche e tecniche. Il Paese dispone infatti di fisici, ingegneri, tecnici e ricercatori con competenze riconosciute a livello internazionale.

Tra gli esempi più recenti della ricostruzione della capacità industriale nazionale c’è Nuclitalia, partecipata da Enel, Ansaldo Energia e Leonardo.

La sfida successiva: industria e competenze

Proprio perché esiste già una base industriale e scientifica, la sfida indicata dal nuovo quadro normativo è ampliarla e renderla adeguata alle esigenze di un eventuale programma nazionale.

Non si tratta quindi soltanto di stabilire quali tecnologie potranno essere utilizzate o dove potranno essere realizzati gli impianti. Un eventuale programma nucleare richiederebbe competenze e professionalità da mantenere per molti decenni.

Per questo il ddl interviene anche sulla formazione. Serviranno fisici, ingegneri, tecnici, esperti di sicurezza e regolatori. La prospettiva temporale è necessariamente lunga: un programma nucleare coinvolge competenze che devono essere costruite e mantenute per decenni.

I decreti legislativi dovranno quindi occuparsi anche del rafforzamento dei percorsi universitari, post-universitari e tecnico-professionali.

Una cornice, non ancora una centrale

Il punto da cui partire per leggere il disegno di legge è dunque semplice: il provvedimento non decide oggi di costruire una centrale nucleare e non indica né una tecnologia né un sito.

Definisce una cornice normativa dentro la quale potranno essere valutati in futuro eventuali progetti.

Quella cornice comprende l’intero ciclo di vita degli impianti, dalla programmazione alla disattivazione, e mette insieme sicurezza, autorizzazioni, localizzazione, gestione del combustibile e dei rifiuti, sostenibilità economica, industria e formazione.

Il passaggio successivo sarà affidato ai decreti legislativi. Saranno loro a trasformare i principi del ddl in regole operative e a definire, sulla base dei criteri indicati, il perimetro tecnologico e regolatorio entro il quale potranno essere valutati gli eventuali progetti nucleari italiani.

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