- 11/12/2024
- Redazione
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Il Consiglio dei Ministri di lunedì scorso ha approvato il decreto cosiddetto Milleproroghe 2025 con cui, alla fine di ogni anno, il Governo posticipa i termini di alcune disposizioni normative
Il provvedimento consta di 20 articoli tra i quali troviamo anche alcuni interventi in materia di ambiente e sicurezza energetica che vanno dal differimento dei termini per l’obbligo di incremento delle rinnovabili nella fornitura di energia termica, alla proroga di un anno per le semplificazioni dedicate alle strutture turistiche in caso di impianti fotovoltaici.
Le norme sull’energia
Si differisce al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di incremento di energia rinnovabile, introdotto dall’articolo 27, del decreto legislativo n.199, per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.
Il perimetro dei soggetti potenzialmente obbligati comprende 3 tipologie di sistemi di riscaldamento: teleriscaldamento e teleraffrescamento, limitatamente all’energia venduta ai fini del riscaldamento e raffrescamento (con esclusione del calore di processo); impianti di cogenerazione con vendite di energia termica ai fini del riscaldamento e raffrescamento (con esclusione del calore di processo) non compresi già nella prima tipologia; impianti di riscaldamento e/o raffrescamento al di fuori dei sistemi di teleriscaldamento.
Inoltre, si elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti.
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La norma a favore del fotovoltaico per le strutture turistiche
Il decreto Milleproroghe interviene sull’articolo 6 (comma 2-septies) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali a condizione che gli impianti fotovoltaici in questione siano finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture turistiche e siano situati fuori dei centri storici e dalle aree soggette a tutela.




















































































































































































































