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E’ entrato in vigore ieri, 11 febbraio 2025, il nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicato sulla Gazzetta europea del 22 gennaio

Il nuovo Regolamento 2025/40, modifica il regolamento (UE) 2019/1020, la direttiva (UE) 2019/904 e abroga la direttiva 94/62/CE. Il nuovo testo, come specificato dall’art. 71, si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2026 ed include importanti misure ed obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio.

Secondo la nota della Commissione Europea “Gli imballaggi saranno più sostenibili e consentiranno ai consumatori di riutilizzare e separare i propri rifiuti di imballaggio in modo più efficace, con soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche degli Stati membri e delle aziende. Il regolamento migliorerà quindi l’efficienza delle risorse e stimolerà un uso circolare dei materiali”.

Un altro passo verso l’economia circolare

L’obiettivo è quello di affrontare le sfide ambientali causate dagli imballaggi eccessivi ed allo stesso tempo vi è l’intento di creare nuove opportunità per i settori del riciclo e della sostenibilità.

Le nuove norme introducono obiettivi di riduzione degli imballaggi che vanno dal 5% entro il 2030 fino al 15% entro il 2040

Le misure e gli obiettivi di riduzione dei rifiuti riguardano anche il commercio elettronico, il miglioramento della riciclabilità e l’aumento del contenuto di riciclato, l’ eliminazione graduale delle sostanze pericolose e nocive nonché la promozione dei sistemi di riutilizzo degli imballaggi.

Inoltre il regolamento promuove lo sviluppo di un mercato unico per i rifiuti e  per i materiali secondari e riutilizzabili, al fine di ridurre la dipendenza dalle risorse primarie.

Entrata in vigore e data di applicazione

Con l’entrata in vigore del Regolamento sono tante e diverse le imprese che dovranno riprogettare il packaging che immettono sul mercato per altri soggetti o quello che utilizzano per i loro prodotti.

Negli atti giuridici dell’Unione si può distinguere, a seconda delle caratteristiche dell’atto, fra la data di entrata in vigore e la data dell’applicazione, che può slittare in avanti rispetto alla prima.

L’entrata in vigore sancisce la conclusione del percorso legislativo dell’atto, integrando così il Regolamento nell’ordinamento giuridico dell’Unione, mentre l’applicazione riguarda il momento in cui gli obblighi stabiliti nell’atto possono ritenersi applicabili, appunto, ai destinatari indicati nel Regolamento.

Pertanto, fissare una data posteriore per l’applicazione rispetto a quella di entrata in vigore consente agli operatori del settore citati nell’atto normativo (una volta che l’atto è entrato in vigore) di avere il tempo necessario per adempiere agli obblighi su di essi incombenti.

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